Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR (EU Deforestation Regulation), è lo strumento legislativo chiave dell’Unione Europea per combattere la deforestazione e il degrado forestale legati ai prodotti importati o esportati nel mercato UE. Datato 29 giugno 2023, impone obblighi stringenti di due diligence, tracciabilità e trasparenza per operatori e commercianti.
A livello globale la UE è uno dei principali importatori globali di materie prime agricole e forestali, ma molti di questi prodotti provengono da aree soggette a deforestazione o degrado forestale: il regolamento in questione mira a garantire filiera legale e sostenibile, riducendo l’impatto ambientale e sociale delle importazioni. Non potendo colpire direttamente i luoghi di produzione (posti al di fuori dei confini territoriali della UE) andrà a colpire i soggetti importatori e commercianti di tali prodotti immessi sul mercato interno dell’Unione Europea.
Chi sono i soggetti coinvolti
I prodotti “iniziali” coinvolti dal provvedimento si suddividono tra “Prodotti primari”: Soia, Caffè, Cacao, Legno, Palma da olio, Gomma naturale, Bovini e “Prodotti derivati”: Mobili e arredi in legno, Carta e cartone, Prodotti alimentari derivati (es. cioccolato, olio di palma), Pelle e cuoio, Carbone vegetale. Non sono escluse eventuali implementazioni di ulteriori prodotti in futuro.
Occorre fin da subito porre l’attenzione su un dato temporale di primaria importanza: solo prodotti provenienti da terreni non deforestati dopo la data del 31 dicembre 2020 possono essere immessi sul mercato UE. Significa che la foresta o l’area di produzione del prodotto non deve essere stata convertita in altro uso del suolo (come pascolo, coltivazioni agricole, urbanizzazione) dopo il 31 dicembre 2020. Se una foresta è stata tagliata o distrutta dopo quella data, i prodotti provenienti da quell’area non possono essere venduti o esportati nell’UE.
Gli attori UE coinvolti in tale procedura si suddividono in due grandi categorie: operatori e commercianti.
I primi immettono per la prima volta prodotti sul mercato UE e dovranno eseguire tutte le procedure necessarie per una due diligence completa, ovvero garantire tracciabilità dei lotti fino alla parcella di origine. Il tutto andrà poi comunicato tramite dichiarazione su piattaforma specifica presente nel sistema EUDR-IS.
I secondi invece, che acquistano e rivendono prodotti UE, devono conservare informazioni sulla filiera per i 5 anni successivi all’operazione che li vede coinvolti e fornire dati alle autorità richiedenti.
Gli spedizionieri, i corrieri e i rappresentanti doganali non rientrano tra i soggetti direttamente responsabili ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1115 (“EUDR”), la cui applicazione è riferita agli operatori e ai commercianti (“traders”) che immettono o rendono disponibili sul mercato dell’Unione i prodotti disciplinati. Tuttavia, tali soggetti sono tenuti ad assicurare la corretta gestione, conservazione e tracciabilità delle informazioni e della documentazione doganale e commerciale relative alle partite di merce interessate, al fine di garantire la coerenza e la verificabilità dei dati utilizzati nelle dichiarazioni doganali e nelle procedure di due diligence effettuate dagli operatori responsabili.
Un percorso in quattro step
La due diligence comprende quattro fasi:
Raccolta informazioni: dettagli dei lotti, origine e coordinate geografiche
Deve essere raccolta una descrizione del prodotto (tipo, variante, codice NC – Nomenclatura Combinata, ovvero “voce doganale” a 8 cifre), la quantità ed eventuali caratteristiche particolari. Deve essere indicato il Paese d’origine, la regione o area di produzione, e l’identificazione del sito o appezzamento specifico. Devono essere fornite le coordinate (latitudine e longitudine) o poligoni che descrivano il perimetro dell’appezzamento agricolo o area di produzione. Devono essere raccolti i dati relativi alla data (o all’intervallo) in cui la materia prima è stata raccolta o prodotta.
La geolocalizzazione degli appezzamenti non è opzionale per gli operatori (o commercianti non PMI) che immettono i prodotti nel mercato UE: se non si riesce a ottenere queste informazioni, non è possibile immettere quel prodotto sul mercato UE. La geolocalizzazione può essere raccolta tramite dispositivi GNSS (o GPS), app mobili, sistemi GIS. Dove l’appezzamento supera 4 ettari e la materia prima non è bestiame, è richiesto l’uso di un poligono (vettoriale) che descriva il perimetro — non basta un singolo punto centrale. Nel caso di prodotti mescolati o sfusi (es. soia proveniente da vari appezzamenti), l’operatore deve assicurare che ogni lotto sia tracciabile fino all’appezzamento originario, e non mescolato con origini non conosciute o non conformi. Le autorità competenti possono verificare le coordinate caricate incrociandole con immagini satellitari, mappe forestali e dati di copertura vegetale per controllare che non vi sia deforestazione in quelle aree.
Valutazione del rischio: analisi della probabilità di deforestazione associata ai prodotti
La Commissione ha introdotto una classificazione dei Paesi per livello di rischio (low / standard / high) che va usata come input nel processo di valutazione. Questo riduce oneri per importazioni da Paesi “low risk”. Ha inoltre previsto procedure di controllo e ispezione che possono verificare campioni di importazioni. Recentemente l’UE ha anche semplificato alcuni obblighi (es. possibilità di un’unica DDS – Due Diligence Statement – annuale per certe situazioni), ma la tracciabilità geospaziale resta indispensabile.
Mitigazione del rischio: audit, verifiche satellitari, controllo dei fornitori
Dopo aver raccolto le informazioni e valutato il rischio, l’operatore che riscontra un rischio non trascurabile deve mettere in atto misure di mitigazione del rischio, cioè azioni concrete per ridurre la probabilità che i prodotti derivino da deforestazione o degrado forestale. L’obiettivo è assicurarsi, con prove verificabili, che le materie prime siano “deforestation-free” e legalmente prodotte, prima di immetterle sul mercato dell’Unione Europea.
Gli audit possono essere di tipo documentale o sul campo. Nel primo caso si controllano contratti, titoli di proprietà, permessi e mappe catastali per verificare la legittimità dell’origine. Nel secondo, si visitano direttamente gli appezzamenti o gli stabilimenti per accertare che non ci siano state conversioni di foreste dopo il 31 dicembre 2020. Gli audit possono essere condotti dall’operatore stesso o da organismi indipendenti, e servono a validare concretamente le informazioni fornite dai fornitori.
Il controllo dei fornitori, infine, si attua sia a livello contrattuale sia operativo. Gli operatori possono inserire nei contratti clausole che impongano ai fornitori l’obbligo di fornire dati geolocalizzati, documenti legali e disponibilità agli audit. In caso di mancata collaborazione o di informazioni incomplete, il fornitore può essere sospeso o escluso dalla catena di approvvigionamento. Alcune aziende scelgono anche di fornire formazione e assistenza tecnica ai propri fornitori per aiutarli a rispettare i requisiti EUDR, costruendo relazioni più solide e sostenibili.
Dichiarazione finale: registrazione nel sistema EUDR-IS
La dichiarazione finale, o Due Diligence Statement (DDS), rappresenta l’ultimo passaggio dell’intero processo di conformità previsto dal Regolamento europeo sulla deforestazione (EUDR). Dopo aver raccolto tutte le informazioni sulla filiera, valutato i rischi di deforestazione e messo in atto eventuali misure di mitigazione, l’operatore deve formalizzare il risultato di questa attività attraverso una dichiarazione ufficiale.
La dichiarazione non è un semplice documento, ma un atto digitale che viene registrato nel sistema informatico dell’UE, chiamato EUDR-IS (Information System). Si tratta di una piattaforma online che gestisce e archivia tutte le dichiarazioni di due diligence, rendendole accessibili alle autorità competenti e, in parte, anche agli altri operatori della catena di approvvigionamento.
Attraverso questo sistema, l’operatore carica i dati relativi ai prodotti (codici doganali, quantità, descrizione), specifica l’origine delle materie prime e le coordinate geografiche esatte delle parcelle da cui provengono. Il sistema consente anche di disegnare aree sulla mappa, inserire file con i poligoni delle superfici coltivate e collegare eventuali dichiarazioni precedenti, qualora il prodotto provenga da un fornitore che ha già effettuato la propria DDS.
Una volta completato l’invio, il sistema genera due elementi fondamentali: un numero di riferimento e un numero di verifica (“verification token”). Questi codici identificano in modo univoco la dichiarazione e permettono di richiamarla in successive operazioni lungo la catena di fornitura. In questo modo, un importatore o un distributore che acquista un prodotto già dichiarato conforme può semplicemente citare il numero della DDS originale, senza dover ripetere da capo l’intera procedura.
La tempistica è un aspetto cruciale: la dichiarazione deve essere presentata prima dell’immissione sul mercato europeo o dell’esportazione dei prodotti regolamentati. Solo dopo l’invio e la registrazione della DDS l’operatore può legittimamente commercializzare la merce come conforme al regolamento. All’interno della dichiarazione, l’azienda deve confermare di aver eseguito la due diligence richiesta e di poter garantire che i prodotti non provengono da terreni deforestati o degradati dopo il 31 dicembre 2020. Inoltre, deve dichiarare che il rischio residuo di non conformità è stato ridotto a un livello trascurabile, specificando quali misure di controllo, verifica o audit sono state messe in atto. Le autorità nazionali competenti avranno accesso diretto alle dichiarazioni registrate nel sistema e potranno verificarne la correttezza, chiedendo integrazioni o approfondimenti. Poiché la DDS ha valore legale, eventuali dichiarazioni incomplete o false possono comportare sanzioni amministrative o penali.
Andrea Clerici
Estratto dell’articolo pubblicato completo sul numero di Novembre 2025 de Il Giornale della Logistica








