Come legge generale dell’unione doganale, il nuovo Codice Doganale si applica unicamente fra l’Unione Europea (UE) ed i Paesi terzi.
Resta quindi fuori dal suo campo di applicazione la circolazione nell’UE di merci unionali, settore in cui il controllo delle dogane è definitivamente scomparso con il completamento dell’Unione Europea.
La Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord, che con la “Brexit” hanno optato per l’uscita dalla UE, si troveranno, dopo che sarà terminata la negoziazione di uscita, nella condizione di Paese Terzo in rapporto agli altri 27 Paesi che formano il territorio doganale della UE, con tutte le complicanze che comportano le operazioni doganali soprattutto all’importazione, con la futura riscossione dei dazi doganali e delle voci di fiscalità interna (Iva e accise) per ogni acquisto dalla Gran Bretagna e Irlanda del Nord effettuato da parte di un qualsiasi altro Paese UE.
Il nuovo Codice Doganale
Il Codice doganale dell’unione (CDU) è contenuto nel regolamento UE n.952/2013 che è entrato in vigore il 1° maggio 2016 e che costituisce una raccolta di tutte le disposizioni doganali emanate nel tempo dalla Comunità, introducendo nuove norme operative informatizzate che troveranno piena applicazione entro il 1° maggio 2019 (periodo di transizione) fino alla fine del 2020, quando tutti i paesi UE dovranno obbligatoriamente adeguare i sistemi elettronici alle nuove modalità.
Il CDU rimanda poi gli utenti a ulteriori regolamenti entrati anch’essi in vigore il 1° maggio 2016, mentre l’Agenzia delle Dogane (AGD) ha emanato corpose circolari esplicative assolutamente necessarie per gli addetti ai lavori.
Il quadro completo delle normativa si presenta con un complesso archivio di consultazione di qualcosa come 1.800 pagine di carta (più allegati) per chi le avesse stampate, contenenti norme di base, applicative, di esecuzione, di decisione, di chiarimenti, d’informatizzazione, di novità, di periodi di transizione che mettono, ad avviso di scrive, in seria difficoltà chi si trova ad affrontare la materia.
Che cosa è cambiato a partire dal 1° maggio
C’è solo l’imbarazzo della ricerca degli argomenti su cui focalizzare l’attenzione perché l’elenco è straordinariamente ricco:
- Eliminazione delle procedure doganali di domiciliazione, sostituite con le procedure in linea con le nuove norme;
- Sdoganamento centralizzato nazionale;
- Rappresentanza in dogana;
- Il fascicolo elettronico;
- Il visto uscire;
- La presentazione della dichiarazione telematica;
- Definizione di dichiarazione ordinaria c/o dogana e c/o luogo;
- L’Operatore economico autorizzato;
- Il valore delle merci in dogana;
- Il transfer pricing;
- L’obbligazione doganale;
- Le garanzie a tutela delle obbligazioni doganali;
- Regimi doganali speciali;
- Entrata delle merci nel territorio della UE;
- Il nuovo contenzioso doganale e la mediazione obbligatoria;
- Sgravi e rimborso di dazi pagati in eccesso.
- CDU reg. (UE) 952/2013;
Reg. delegato (UE) 2015/2446 che integra il CDU;
Reg. di esecuzione (UE) 2016/2447;
Reg. delegato transitorio (UE) 2016/341 per le norme transitorie e alcune modifiche al reg. (UE) 2025/2446;
Decisione di esecuzione (UE) della Commissione n. 2016/578 per il programma di lavoro di informatizzazione;
Circolare AGD n. 8/D del 19/04/2016;
Comunicato AGD del 19/04/2016 “Che cosa accade dal 1/05/2016”;
Nota AGD prot. 45898 Novità introdotte ed istruzioni operative;
Nota ADG prot. 69073/RU del 17.06.2016 – Linee guida del valore in dogana. - Per vincoli editoriali non ci è possibile analizzare completamente le novità introdotte dal CDU: suggeriamo ai lettori che siano interessati a questa materia di consultare, a completamento dei vari punti che non ci è possibile approfondire, i seguenti documenti scaricabili dal sito dell’AGD, oppure lanciando direttamente la ricerca su Google.
Comunicato del 19.04.2016 “Il Codice doganale dell’Unione europea – Cosa accade dal 1° maggio 2016”
Circolare n. 8/D del 19.04.2016
Nota prot. n. 69073/RU del 17.06.2016 “Linee guida del Valore in dogana
Luigi Lombardi
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