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Supply Chain Act: fornitori al vaglio delle imprese

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In un mondo dove il commercio globale e la produzione sono ormai intrecciati in una complessa rete di scambi, l’Unione Europea fa un passo decisivo verso la responsabilizzazione delle aziende: entra in campo la “Corporate Sustainability Due Diligence Directive” (di seguito “CSDDD”), la direttiva (UE) 2024/1760 che promette di ridisegnare il futuro della catena di fornitura.

Il settore logistico è al centro di questa rivoluzione. Gestire flussi di prodotti da una parte all’altra del globo comporta una responsabilità non indifferente. L’adeguamento alla CSDDD richiederà un ripensamento delle pratiche operative, con un inevitabile investimento in tecnologie verdi e processi più sostenibili.

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Un cambio di passo

Cosa prevede la CSDDD? Conosciuta anche come “Supply Chain Act”, la CSDDD si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG). L’obiettivo? Far sì che le aziende operanti nell’Unione Europea non si limitino a perseguire il profitto, ma diventino garanti di un impatto positivo sul pianeta e sulla società.

La CSDDD rappresenta, quindi, un vero e proprio cambio di paradigma, un cambiamento culturale e operativo. Le imprese saranno spinte a dover valutare i rischi e le implicazioni delle proprie attività lungo l’intera catena del valore e ciò comporterà anche un maggiore controllo sui loro fornitori diretti e indiretti. Dalla tutela dei diritti umani al rispetto degli standard ambientali, l’attenzione si sposta sui possibili effetti e impatti negativi che le operazioni commerciali possono avere in qualsiasi parte del mondo.

Le aziende saranno chiamate ad esaminare e verificare le loro catene di approvvigionamento a monte e a valle, al fine di identificare e valutare gli impatti ambientali e sui diritti umani presenti nella propria catena di valore, la quale, come noto, comprende l’attività di produzione di beni e servizi nonché la distribuzione, il trasporto e lo stoccaggio di un prodotto. Poiché la direttiva richiede alle aziende di valutare, altresì, le attività dei propri partner commerciali indiretti, è particolarmente importante per le imprese esaminare la catena di approvvigionamento dei loro fornitori, vettori e sub-appaltatori.

Le azioni che si renderanno necessarie

Questa sfida è, altresì, complicata dal fatto che la CSDDD non fornisce dettagli specifici su come le aziende debbano tracciare e mappare la loro catena del valore. Le imprese dovranno, quindi, sviluppare una propria metodologia e, in particolare, saranno tenute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

  • individuare e gestire eventuali effetti negativi concreti o potenziali sui diritti umani e l’ambiente, adottando misure preventive e correttive, specialmente nei settori ad alto rischio di gravi violazioni;
  • integrare la due diligence nelle policy e nei processi gestionali dell’azienda;
  • prevedere un meccanismo di segnalazione di reclami accessibile a tutti gli attori coinvolti nella catena di fornitura;
  • fornire rendiconti trasparenti e accessibili al pubblico sull’osservanza degli obblighi di due diligence, inclusa una relazione annuale;
  • verificare regolarmente l’efficacia delle misure di due diligence

Com’è dunque evidente, la direttiva richiede alle aziende non solo di identificare i propri impatti sull’ambiente e sui diritti umani, ma anche di affrontarli e monitorarli, prendendo atto del fatto che il processo di due diligence dovrà essere continuo e basato sul rischio.

Tempi e termini di applicazione della direttiva

La CSDDD, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 5 luglio 2024, è entrata in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione. Gli Stati membri dovranno recepirla nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 26 luglio 2026. A seconda delle dimensioni e del fatturato dell’azienda, si prevedono termini diversi per la sua applicazione:

  • dal 26 luglio 2027, per le imprese con più di 5.000 dipendenti e un fatturato mondiale superiore a Euro 1.500.000.000;
  • dal 26 luglio 2028, per le imprese con più di 3.000 dipendenti e un fatturato mondiale superiore a Euro 900.000.000;
  • dal 26 luglio 2029, per tutte le restanti imprese che rientrano nel campo di applicazione della direttiva (quelle con più di 1.000 dipendenti e un fatturato mondiale superiore a Euro 450.000.000).

Gli impatti che la CSDDD potrebbe avere nel settore della logistica

Sebbene alla luce dei requisiti dimensionali di applicazione visti le piccole e medie imprese (c.d. PMI) operanti nel settore della logistica non siano direttamente interessate dalla direttiva, le stesse in realtà potrebbero esserlo indirettamente, ad esempio come fornitori di aziende di maggiori dimensioni, perché a medio termine anche le grandi imprese obbligheranno i propri fornitori a rispettare gli obblighi di due diligence. Pertanto, anche le PMI saranno cruciali per il successo della CSDDD. Ancorché la direttiva possa sembrare un colosso normativo da affrontare, le piccole e medie imprese che sapranno navigare questo cambiamento potranno raccogliere i frutti di una maggiore fiducia da parte dei consumatori e dei partner commerciali.

Inoltre, le imprese del settore della logistica potrebbero essere soggette a nuovi possibili profili di responsabilità. Le imprese che violino tali obblighi di due diligence saranno, infatti, ritenute responsabili dei danni causati e tenute a risarcire i soggetti danneggiati, anche laddove la violazione dei diritti umani o della tutela ambientale sia stata commessa da un fornitore con cui le imprese lavorano in modo permanente o regolare. Di contro, le società potranno essere esonerate da responsabilità laddove abbiano stipulato codici di condotta con partner commerciali di cui ne sia stata verificata la conformità.

Un ulteriore possibile settore di impatto potrebbe essere quello rappresentato dai rischi reputazionali, che potrebbero essere associati a pratiche aziendali non sostenibili o violazioni di diritti umani lungo la catena di approvvigionamento.

Guido Testa e Filippo Cristaldi, Avvocati, Studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe

Estratto dell’articolo pubblicato completo sul numero di Settembre 2024 de Il Giornale della Logistica


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