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Salute e sicurezza sul lavoro: la patente a punti

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A partire dal 1° ottobre 2024 sarà in vigore la nuova patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi, necessaria in un primo momento per operare nei cantieri edili temporanei o mobili, ma di probabile inserimento anche nel settore logistico, per evitare violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Sarà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro all’azienda e al lavoratore autonomo che siano in possesso determinati requisiti. Da GF Legal tutte le informazioni sul nuovo documento.

Gli ambiti di applicazione

Le disposizioni troveranno iniziale applicazione nei settori, come quello edile, che maggiormente ricorrono a lavorazioni in cantieri temporanei e mobili. Nello specifico, per cantiere temporaneo o mobile, si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. Non è, tuttavia, possibile escludere che tali disposizioni potranno essere, successivamente, estese ad altri ambiti di attività individuati con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, come espressamente previsto dal comma 14 dell’art. 27 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. Inoltre, non tutti i datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, di cui all’art. 89 c. 1 l. a) D. Lgs. 81/2008, saranno tenuti al possesso della patente. Sono, infatti, esonerate le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA (obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori) con posizione in classifica pari o superiore alla terza, rilasciata da appositi soggetti, espressamente autorizzati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, e volta ad accertare la conformità dei soggetti esecutori di lavori pubblici alle disposizioni comunitarie. Sono, inoltre, esclusi dall’ambito di applicazione della normativa, coloro che, all’interno del cantiere, forniscono esclusivamente forniture o che effettuano prestazioni meramente intellettuali.

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Crediti, sanzioni ed esoneri

La patente, inizialmente, è dotata di un punteggio iniziale pari 30 crediti. Tuttavia, per operare legittimamente in cantieri temporanei o mobili, le imprese e i lavoratori autonomi dovranno riportare, continuativamente, una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Come previsto anche per c.d. patente di guida a punti, in caso di violazioni, accertate con provvedimenti definitivi, quali Sentenze passate in giudicato e Ordinanze di Ingiunzione divenute definitive, l’iniziale punteggio può essere decurtato di un numero di punti che varia in funzione della violazione accertata. In particolare, l’Allegato I bis al D. Lgs. 81/2008 smi, prevede un elenco di 29 violazioni che prevedono una decurtazione minima di 1 punto fino ad un massimo di 20 punti. In caso di molteplici violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti vengono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Inoltre, in caso di infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere la patente, in via cautelare, fino a dodici mesi. Successivamente, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, verranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. Inoltre, la mancanza della patente (e di documenti equivalenti) o il possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000, sanzione non soggetta alla procedura di diffida, nonché l’esclusone dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.  A ciò si aggiunga che, alle aziende e ai lavoratori autonomi, con un credito inferiore a 15 punti, non verrà consentito di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività in corso, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto e fatti salvi gli altri provvedimenti di legge.

Mario Fusani

Estratto dell’articolo pubblicato completo sul numero di Giugno 2024 de Il Giornale della Logistica


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